Accesso civico
L’obbligo di pubblicare determinate documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” vengono pubblicate le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto all’accesso civico e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le loro richieste alle Terme di Pejo.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.
La pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti viene effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso e va trasmessa contestualmente al richiedente ovvero va comunicata al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis L. 241/1990 che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al c. 9 ter del medesimo articolo provvede ai sensi del c. 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43 c. 5 D.Lgs. 33/2013.